IMPIANTI DI PRODUZIONE DI E.E. CON "CODICE DITTA"

Impianti di produzione esclusi dall'obbligo di apertura di "officina elettrica"

Non sono tenuti a presentare la denuncia di Officina elettrica:

-Impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW (30kW in zone montane).

-Impianti alimentati da fonti rinnovabili, di qualsiasi potenza, in regime di "cessione totale".

-Impianti elettrici utilizzatori con gruppi elettrogeni di emergenza, con potenza disponibile non superiore a 200 kW.

-Tutti gli Impianti di produzione di e.e. con potenza disponibile non superiore a 1 kW.

-Impianti di produzione di e.e. alimentati a biogas di qualsiasi potenza (Dlgs 26/2007).

Tutti gli impianti di produzione esenti da obbligo di apertura di "officina elettrica" devono comunicare all' Agenzia delle Dogane l'inizio dell'attività di produzione prima dell’allacciamento alla rete elettrica.  In seguito a questa comunicazione l’AdD assegna un “Codice Ditta”, indispensabile per identificare l’impianto nel momento in cui si presenta la dichiarazione annua di produzione (che è comunque obbligatoria).